Le risposte ai dubbi delle molte famiglie che si avvalgono della collaborazionde di colf, badanti e babysitter in questi giorni così difficili.
In questi giorni sono molte le domande su eventuali forme di tutela per datore di lavoro e lavoratore. Qui rispondiamo alle più frequenti, invitandovi a contattare i nostri operatori del servizio colf e badanti a questi recapiti per ricevere assitenza.
Che consiglio si può dare a datori di lavoro e lavoratori in questo periodo di emergenza?
Di non inasprire i rapporti, usare il buonsenso e cercare l’accordo. Serve il dialogo: il senso di responsabilità passa anche da queste cose. Le associazioni che rappresentano i datori di lavoro stanno chiedendo al Governo e alle parti sociali di tutelare i lavoratori di questo comparto che lavorano ogni giorno a stretto contatto con le famiglie.
Le colf e badanti non conviventi possono esercitare la prestazione presso i propri datori di lavoro?
Al
fine di agevolare ad ottemperare a quanto stabilito dai vari Decreti in
successione e nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero della
Salute e della Protezione Civile, sarebbe opportuno sospendere tali
prestazioni concordando tra le parti (in forma scritta), con il criterio
del buon senso, attuando un periodo feriale (opportuno soprattutto nel
caso in cui il monte ferie residuo sia cospicuo) o anche anticipando le
stesse per il maturando relativo, e/o un recupero delle ore non
lavorate in tempi successivi, e/o una sospensione degli aspetti
retributivi (aspettativa – sospensione periodo extraferiale – permessi
non retribuiti).
Diverso è l’aspetto in riferimento ai comuni nei
quali è posto il divieto di entrata/uscita: in tal caso è considerabile
quale malattia, così come per l’eventuale ipotesi della quarantena posta
dagli organi competenti o in autoisolamento, purchè documentata con
apposita specifica da parte del medico competente (il trattamento è
quello previsto da CCNL). Nel caso in cui non sia presente uno dei
fattori indicati i precedenza e sia la lavoratrice che non abbia
intenzione di prestare attività per proprio timore, è sempre opportuno
giungere ad un accordo, tuttavia laddove non sia attuabile e/o il datore
necessita della prestazione, si può esercitare l’istituto dei
provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento.
Se il datore intende sospendere la prestazione e la colf vuole esercitarla?
Sempre utilizzando il criterio del buon senso ambo le parti, è
necessario trovare un accordo (in forma scritta), utilizzando stessi
istituti contrattuali indicati alla domanda precedente.
Si possono imporre ferie al dipendente durante l’emergenza?
Si. Bisogna rispettare quanto stabilisce l’articolo 18 del Ccnl
domestico, relativo al godimento e alla gestione delle ferie.
Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di
servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie
(occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiore a sei). In
caso di anzianità inferiore all’anno al lavoratore spettano tanti
dodicesimi quanti i mesi di effettivo servizio prestato. La retribuzione
dei giorni di ferie è maggiorata dell’indennità sostitutiva di vitto e
alloggio (se il lavoratore soggiorna in luogo diverso). Le ferie non
possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla
cessazione del rapporto di lavoro). Il periodo di ferie va concordato
tra le parti (forma scritta). Le ferie non possono essere godute durante
i periodi di preavviso di licenziamento, di malattia o infortunio. I
lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare, in un unico periodo,
le ferie di due anni. Per ogni giorno di ferie i lavoratori con
retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, quelli con
retribuzione a ore percepiranno una retribuzione pari a 1/6 dell’orario
settimanale per ogni giorno di ferie godute.
Si può decidere di fare recuperare le ore non fatte in questo periodo?
Certo, c’è l’ipotesi recupero ore, se il lavoratore domestico non opera
full time. È una strada percorribile se il lavoratore ha un monte ore
in contratto che possa essere recuperato nei mesi successivi.
Se il dipendente è in malattia?
In presenza di certificato medico che attesta la malattia, la tata,
colf o badante è in malattia (status che viene riconosciuto anche a chi è
in quarantena), è pagata dalla famiglia. I primi 3 giorni di malattia
sono pagati la metà, poi il 100% fino a un massimo di 15 giorni, poi non
si è più retribuiti.
Come deve essere fatto l’accordo per questo periodo di emergenza?
L’accordo deve essere scritto. Non ci sono moduli, basta un file word firmato dalle parti. Nell’accordo si scrivono nome e cognome del datore di lavoro e del lavoratore e la data di inizio e di fine dell’accordo e le regole decise, per l’emergenza coronavirus. Servono le firme di entrambi e ognuna delle due parti ne tiene una copia. Si consiglia di custodire la copia per un periodo lungo di tempo, 10 anni.
E’ possibile procedere a licenziamento?
Per quanto attiene il Decreto 18/2020 di cui all’art. 46, pur con la
dubbia indicazione, ossia senza l’enunciazione del lavoro domestico ma
il “datore di lavoro”, vige il divieto di licenziamento almeno per
giustificato motivo oggettivo (economico), ma possibile il ricorso al
licenziamento per motivi disciplinare (giusta causa) rammentando la
necessità di riconoscere il periodo di preavviso previsto
(monetizzazione), con tale procedura la lavoratrice potrà percepire
l’indennità Naspi, pur se auspicabile applicare il buon senso tra le
parti al fine di evitare tale soluzione laddove possibile.
Se la badante che vive in casa vuole uscire è possibile impedirlo?
Ovviamente non è possibile poter impedire ciò in quanto il nostro
ordinamento vieta la limitazione della libertà altrui da parte di
soggetto privato.
Qualora la lavoratrice non rispetti le osservanze o
non applichi buon senso alla richiesta del datore e quest’ultimo
ritenga di non poter accettare tale situazione, potrebbe non
acconsentire al rientro, invitando la lavoratrice a collocarsi in ferie
od altro istituto contrattale applicabile con accordo scritto.
E’ possibile incaricare la lavoratrice a fare la spesa per beni di prima necessità?
Sicuramente la risposta è affermativa, sempre rispettando le norme
previste dai Decreti in vigore sul territorio nazionale oltre ad
eventuali locali, qualora più restrittivi, pertanto che sia in possesso
di autocertificazione in cui si dichiara il motivo dell’uscita e le
generalità del datore di lavoro e abbia a cuore di usare tutte le
precauzioni del caso.
Sono presenti supporti in favore delle famiglie e lavoratrici?
Riguardo il mondo lavorativo Colf e Badanti non sono presenti forme di
supporto (ammortizzatori sociali come cassa integrazione o similare) se
non la Naspi (ex disoccupazione) nel decreto 18/2020 (art. 22 ne
esplicita l’esclusione), pertanto è tutto demandato ad accordi tra le
parti. Unica forma emanata di sostegno, se così definibile, è lo
slittamento al 10 giugno 2020 del versamento dei contributi trimestrali
(ivi compresi eventuali contributi dovuti a seguito di licenziamento che
avrebbero scadenza a 10 giorni dalla data cessazione; art. 37 DL
18/2020).
E se invece proprio per il coronavirus si ha bisogno di una babysitter, colf o badante che prima non si aveva?
Un lavoratore domestico si può assumere anche per un mese, anche per
poche settimane. Anzi, si deve, se è un rapporto di lavoro continuativo.
Si può fare un contratto anche per 4 ore alla settimana. Per chiudere
il rapporto, poi, il periodo di preavviso minimo richiesto è di otto
giorni. In ogni caso in questo periodo di emergenza sanitaria è
necessario rispettare i protocolli sanitari e le precauzioni richieste a
tutti i datori di lavoro.
Infortuno in caso di infezione da coronavirus: la lavoratrice domestica che contrae il virus in quanto residente o semplicemente ha assistito una persona anch’essa contagiata, può aver diritto al riconoscimento di infortunio? In questo caso, quando deve essere fatta la denuncia? Per quanto previsto dalle norme e disposizioni emanate il contagio in occasione di lavoro viene considerato infortunio, pertanto soggetto alle norme previste in tal caso, inviando denuncia alla sede competente (racc. a.r. o pec) con il relativo modulo corredato da certificazione medica ospedaliera (predisposta su mod.inail) entro 2 giorni dal momento che se ne è venuto a conoscenza ovvero dalla ricezione della certificazione.
Nuova prestazione della CASSACOLF dedicata ai lavoratori domestici affetti daCoronavirus
A breve sarà possibile richiedere da parte dei lavoratori iscritti alla CASS.ACOLF:
– Indennità di €40 per ogni notte di ricovero ospedaliero dovuta al
trattamento del virus. Per un massimale annuo di 50 giorni;
–
Diaria giornaliera di €40 per massimo annuo di 14 giorni per i periodo
di isolamento domiciliare, prescritto dal personale sanitario, a seguito
di positività del virus.
Voucher BaBySitter di 600 euro
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Chi Può richiederlo? Il
bonus spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data
del 5 marzo 2020, anche in caso di adozione e affido preadottivo; oltre
il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in
situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Il bonus per
servizi di baby-sitting non è fruibile se l’altro
genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al
reddito; se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è
alternativo.
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia,
ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti
alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS o lavoratori
autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da
parte delle rispettive casse previdenziali). Il bonus per servizi di
baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore
sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti
categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici
di radiologia medica, operatori sociosanitari, personale del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.Per tali soggetti, l’importo complessivodel bonus può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.
L’INPS
a breve pubblicherà circolare con chiarimenti normativi e modalità di
accesso per richiedere la prestazione. Sarà possibile ricevere assitenza
per la presentazione della domanda dal Patronato INAS contattando il
numero verde gratuito 800249307.
Il congedo è in alternativa al voucher baby sitter di 600 euro? Si
Per attivarlo è obbligatorio come per i congedi che entrambi i genitori lavorino, se si , si intende lavoro dipendente o anche altra tipo di attività? Risulta necessario che entrambi i genitori esercitino attività lavorativa , non esclusivamente il solo lavoro dipendente ma autonomi , impresa , professionista , ecc. (ovviamente in attesa di istruzioni operative dettate da circolari/messaggi da parte istituto) ; la baby sitter deve risultare in regola ovvero iscritta a mezzo portale per l’attività prestata.
Il voucher è a figlio o la cifra è un complessivo? Complessivo
Lo strumento del libretto lavoro sarà l’unico sistema per la controprova dell’attivazione del rapporto di lavoro o anche un normale rapporto di collaborazione domestica? Premesso che sicuramente può diventare lo strumento più valido, se invece di fare il versamento nel portafoglio virtuale con F24, a fronte delle condizioni dichiarate, in automatico l’INPS accredita il valore del Bonus. Sembrerebbe che sia l’unico mezzo il libretto per gestire tale particolare rapporto nella attuale fase emergenziale pur essendo tali tipologie di lavoratrici gestibili come le colf per quanto dettato da ccnl (anche in questo caso necessita istruzione tecnico operativa da parte istituto prima di poter affermare con certezza la strada percorribile) .
Nel caso di una infermiera che ha 1 bambino di 3 anni e una ragazza disabile, se il congedo straordinario è in alternativa al voucher, è possibile usufruire anche della 104 per i 12 giorni? Sì, è possibile fruire dei 12 giorni di permesso ulteriori nel periodo marzo/aprile.
In una prima stesura, non era previsto il bonus anche per chi ha dovuto assumere una badante a seguito delle chiusura anche di servizi di assistenza diurni per anziani non in residenza? No