Il “Decreto Liquidità” ha introdotto la sospensione dei versamenti a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni – parte 2
Per le imprese e professionisti residenti nei territori più colpite dall’epidemia ci sono ulteriori agevolazioni?
Il Decreto Liquidità ha previsto il beneficio della sospensione – per i soggetti esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza – riguardante i versamenti IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, per i quali sarà sufficiente aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi nell’anno precedente, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente.
I versamenti sospesi saranno effettuati senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30.6.2020
Per le imprese che operano nei settori maggiormente interessati dall’emergenza Covid 19 quali agevolazioni?
Per le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator e le attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc. (l’elenco completo è contenuto nell’art. 61, comma 2, D.L n. 18/2020, lett. a-r), Se si riscontra una riduzione di fatturato o dei corrispettivi dei mesi di mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 almeno pari al 33%, se con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro oppure del 50% se superiori a € 50 milioni di euro, si potrà fruire della nuova sospensione prevista dal Decreto Liquidità riguardante il versamento delle ritenute d’acconto di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione opera anche con riferimento all’IVA in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020, sarà versata senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 30.6.2020.
Qualora non si rientri nei suddetti requisiti, rimane confermata la “sospensione” generalizzata, cioè senza limiti “dimensionali» e verifiche di riduzioni di fatturato, prevede la non effettuazione dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. I versmenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il prossimo 1.6.o in forma rateizzata in un massimo di cinque rate mensili di pari importo.