Il “Decreto Liquidità” ha introdotto la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio.
La sospensione è a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni con domicilio fiscale, sede legale o operatività in Italia, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL.I versamenti sospesi saranno effettuati senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30.6.2020 o in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Quali sono i requisiti per accedere?
Per accedere alla sospensione è necessario:
👉 aver percepito ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro ed aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, valutando in modo indipendente il fatturato, nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
ovvero
👉 aver percepito ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro ed aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%, valutando in modo indipendente il fatturato, nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 .
La verifica della contrazione del fatturato, riguarda anche i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale.
Possono accedere a prescindere dai ricavi o compensi percepiti e dalla verifica della riduzione del fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020
👉 gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, che hanno iniziato la predetta attività dall’1.4.2019 relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL.
👉 gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi, civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, anche con attività commerciale non prevalente.
La sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.