Per i percettori di Reddito di Cittadinanza la norma prevede che la prestazione abbia una durata di 18 mesi. Invece la Pensione di Cittadinanza non prevede scadenze.
E’ data la possibilità di prorogare il beneficio per altri 18 mesi a chi mantiene i requisiti:
✅ L’ISEE del tuo nucleo familiare è minore di 9.360 euro.
✅ Sei un cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo. Hai avuto la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza interruzioni.
✅ Hai un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (fino a 10.000 euro e 1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) e in caso di eventuali disabilità (5.000 euro in più).
✅ Hai un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la prima casa.
✅ Hai un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di Cittadinanza e a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.
✅ Nessun componente del nucleo familiare è intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi sei mesi che salgono a 2 anni se >1600 cc. o moto > 250 cc. (eccetto agevolazioni per disabilità).
La norma su RdC però non prevede un rinnovo automatico.
Allo scadere dei 18 mesi è necessario aspettare 1 mese di sospensione.
Solo dopo è possibile ripresentare una nuova domanda al fine di ottenere il benefico per altri 18 mesi.
Per fare un esempio, coloro che hanno sottoscritto la domanda a marzo 2019 e ottenuto il beneficio, la nuova domanda potrà essere sottoscritta a partire da ottobre 2020; per coloro che hanno sottoscritto la domanda ad aprile 2019, la nuova domanda potrà essere acquisita a partire da novembre 2020 e così via.