L’ art.22 del Devreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 riconosce, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro.
TUTTE LE IMPRESE POSSO RICHIEDERE LA CIGD?
L’ammortizzatore della CIG in deroga interessa i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni ovvero CIGO, Fondi Bilaterali di Solidarietà e FIS. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
FINO A QUANDO È POSSIBILE ACCEDERE ALLA CIGD?
Le aziende possono accedere alla CIGD dal 23 febbraio 2020 a fine Agosto 2020.
QUANTO DURA LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA?
Il trattamento di cassa integrazione verrà corrisposto ai lavoratori per un periodo massimo di 9 settimane.
COME SI RICHIEDE LA CIG IN DEROGA?
La Cassa integrazione in Deroga è demandata alla sottoscrizione dell’accordo quadro con le Regioni e le OOSS, al decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF con cui vengono ripartite le risorse tra le Regioni, e la circolare INPS con le disposizioni applicative. Dopo che ciò è avvenuto si potrà inoltrare la richiesta.
QUALI SONO LE DEROGHE PREVISTE DAL DL 18/2020?
L’accordo può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti.
L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
A CHI BISOGNA INVIARE LA RICHIESTA?
Le domande sono presentate alla Regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le Regioni e le province autonome inviano, in modalità telematica ed entro48 (quarantotto) ore dall’adozione, la lista dei beneficiari e il decreto di concessione all’ INPS, che le istruisce in ordine cronologico.
LA CIG IN DEROGA VIENE PAGATA DIRETTAMENTE DALL’ INPS?
L’ INPS provvederà al pagamento diretto della CIGD.
E’ ammesso il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli oneri accessori pari all’80 % della propria retribuzione lorda seguendo i massimali delle tabelle INPS
Come sono conteggiate le FERIE i Permessi la 13ESIMA E la 14ESIMA?
A zero ore: non maturano.
Riduzione oraria: maturano per la quota parte lavorata.
ANF – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
Si,sempre
MALATTIA
Per la sospensione del lavoro a zero ore,con una malattia insorta durante questo periodo,il lavoratore continua ad usufruire dell’integrazione e non deve comunicare lo stato di malattia.
Se precedente l’inizio della sospensione e tutto il personale in forza all’ufficio o al reparto sospende l’attività,anche il lavoratore inmalattia entra in ammortizzatore dalla data di inizio dello stesso.
Nella sospensione a orario ridotto prevale l’indennità di malattia.
MATERNITÀ
Le lavoratrici già in ammortizzatore sono ammesse a godere dell’indennità giornaliera di maternità a condizione che tra la data di inizio (per es.dellaCigs)e quella di inizio presunto della maternità non siano trascorsi più di 60gg.
La lavoratrice già in maternità ovviamente prosegue con l’indennità.
TFR
Il TFR matura anche durante il trattamento in ammortizzatore.