INDICE:
– ISEE e ISEE: cosa è, che documenti servono
– ISEE UNIVERSITARIO per STUDENTI STRANIERI: cosa è, che documenti servono
È operativo dal primo gennaio 2015 il nuovo Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente, strumento che fotografa la situazione economico-patrimoniale di chi intende fruire di prestazioni sociali agevolate.
Le prime indicazioni operative sono state fornite dall’Inps con la circolare n. 171 del 19/2/2014.
Innanzitutto non cambia il metodo di calcolo dell’Isee né la nozione di Ise (somma dei redditi e quota di patrimoni immobiliari e mobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare). Si introducono alcune modalità diversificate di calcolo a seconda dell’utilizzo.
Accanto all’Isee standard sono stati introdotti quattro nuovi Isee: l’Isee Università (accesso alle prestazioni per il diritto allo studio), l’Isee sociosanitario (accesso alle prestazioni sociosanitarie – per esempio l’assistenza domiciliare dei disabili e/o non autosufficienti), l’Isee sociosanitario per residenze (ricoveri presso Rsa, residenze protetti) e l’Isee minorenni (accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni i cui genitori non convivono).
L’Isee è necessario tutte le volte che si vuole accedere a determinate prestazioni sociali o ad agevolazioni tariffarie (carta acquisti, asili nido, tariffe ridotte per la mensa scolastica, borse di studio, agevolazioni per tasse universitarie, servizi socio sanitari e riduzione ticket, assegni di maternità, agevolazioni per bollette della luce e del gas, fondo affitti, etc.) . Può essere sottoscritto in qualità di dichiarante da qualsiasi maggiorenne del nucleo familiare con la possibilità di utilizzo da parte di qualsiasi altro membro della famiglia. Tutti gli Isee elaborati durante l’anno avranno scadenza fissa il 31 dicembre dell’anno in corso. Dal 1 gennaio sarà possibile elaborare l’Isee per l’anno nuovo.
Nozione di nucleo familiare
Nell’Isee va considerato il proprio nucleo familiare valutato alla data di presentazione della DSU in base a queste regole (vedi art. 3 della circolare Inps n. 171/2014):
– vanno inseriti tutti i soggetti che all’anagrafe risultano far parte dello stato di famiglia del dichiarante;
– eventuali coniugi NON conviventi dovranno essere inseriti nel nucleo dell’altro coniuge se questi è il dichiarante dell’Isee;
– se presenti altri membri nel nucleo che risultano coniugati NON conviventi dovranno scegliere a quale stato di famiglia far parte;
– coniugi e figli a carico iscritti all’AIRE vanno considerati nel nucleo familiare;
– figli maggiorenni a carico di età inferiore a 26 anni residenti fuori dal nucleo vanno “attratti” nell’Isee del genitore che li ha a carico, a meno che non siano a loro volta coniugati e/o non abbiano figli. I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51. Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni.
– sono previste delle eccezioni e la possibilità/obbligo di modificare la composizione del nucleo a seconda del tipo di Isee richiesto.
Come calcolare l’Isee
L’Isee è calcolato in riferimento al nucleo familiare del soggetto, tenendo conto dei redditi dei due anni antecedenti la presentazione della Dsu e del patrimonio dei singoli componenti.
Vi sono poi delle detrazioni forfettarie (franchigie) relative alla presenza nel nucleo di figli a carico, immobile di proprietà utilizzato per l’abitazione principale, affitto, ecc.
Il calcolo avviene sulla base delle informazioni raccolte con la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell’Isee gestito dalla stessa Inps.
Differenze tra i diversi tipi di Isee
Isee standard o ordinario, utilizzabile per tutti i tipi di prestazione, calcolato secondo criteri standard
– Isee Università, va considerato il nucleo familiare dello studente, indipendentemente dall’eventuale residenza anagrafica diversa da quella del nucleo familiare di provenienza (le esclusioni sono descritte nell’art. 8 della circolare Inps n. 171/2014)
– Isee Sociosanitario, qui è possibile far riferimento ad un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard, ovvero composto da beneficiario, coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni a carico del nucleo stesso (se non coniugati e/o senza figli). Nel caso di persona disabile maggiorenne che vive con i genitori, non coniugata e senza figli, il nucleo ristretto è formato dalla sola persona disabile.
– Isee Sociosanitario per residenze, c’è la facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto, si tiene conto anche della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’Isee di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Non sono inoltre applicabili alcune detrazioni previste per altre prestazioni sociosanitarie (spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale).
– Isee minorenni, viene calcolato con riferimento ad un nucleo familiare che comprende anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro, che abbia riconosciuto il figlio (per le esclusioni art. 7 della circolare Inps n. 171/2014).
Come ottenerlo
Il contribuente può compilare la Dsu con i dati richiesti e presentarla per il calcolo a:
– A un Centro di assistenza fiscale (CAF)
– All’Inps solo in via telematica: utilizzando le postazioni informatiche presenti nelle sedi dell’Istituto o collegandosi al sito creato ad hoc munendosi di un Pin
– All’amministrazione pubblica o Comune ai quale si chiede la prestazione, se abilitati
Oppure può rivolgersi a un Caf per avere piena assistenza e consulenza per la compilazione e la successiva trasmissione telematica.
Attestazione con valori Ise e Isee
Dopo 10 giorni lavorativi (circa 15 di calendario) l’INPS rende disponibile l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi che sono necessari al calcolo, mediante:
– accesso diretto con apposito PIN al portale Inps per l’Isee
– posta elettronica certificata, inserendo l’indirizzo PEC in fase di compilazione della Dsu
– le sedi territoriali Inps
– l’Ente/Caf al quale è stata presentata la dichiarazione
In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, è possibile comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l’attestazione relativa all’ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.
Isee corrente
In caso di variazione rilevante nelle condizioni economiche chi ha già un Isee può ottenerne uno sostitutivo, definito “Isee corrente”, calcolato rispetto a un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.
Per poter richiedere l’ISEE Corrente è necessario il possesso di un ISEE in corso di validità nonché alternativamente:
▪ una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo per uno o più componenti il nucleo.
Tali variazioni devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente (ad esempio per le DSU presentate nel 2020 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2018)
▪ una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
Tra le ipotesi contemplate:
– lavoratore dipendente a tempo indeterminato che ha subito una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
– lavoratore dipendente a tempo determinato o impiegato con tipologie contrattuali flessibili che risulti non occupato alla data di presentazione del modello Dsu, potendo dimostrare di essere stato occupato per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
– lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione del modello Dsu, che abbia cessato la propria attività dopo averla svolta per almeno dodici mesi.
Per ottenere l’Isee corrente si deve presentare, oltre al modello Dsu, anche la documentazione attestante la variazione e i redditi aggiornati.
L’ISEE corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.
ALTRE RISORSE