Modello EAS – trasmissione telematica

Modello EAS – trasmissione telematica

Gli enti non commerciali, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), oltre a possedere i requisiti richiesti dalla normativa tributaria sono tenuti, ai sensi dell’art. 30, DL n. 185/2008, alla presentazione del mod. EAS.

Sono previste specifiche esclusioni da tale obbligo riguardanti, ad esempio, associazioni proloco in regime ex Legge n. 398/91, associazioni / società sportive dilettantistiche iscritte al CONI che non svolgono attività commerciale, associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex DM 25.5.95, ONLUS, coop sociali ex Legge n. 381/91.

Per gli enti di nuova costituzione il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla stessa.

Al verificarsi degli eventi che comportano la variazione dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello:
• entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
• completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subìto variazioni.

Il CAF CISL FVG si occupa della trasmissione telematica della pratica già compilata, dato che non è ammessa la presentazione “cartacea” presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.


ALTRE RISORSE

Mod. EAS sul sito Agenzia Entrateagenzia entrate