ISEE Università

ISEE Università

L’Isee Università è la certificazione che gli studenti devono presentare quando si iscrivono all’anno accademico per calcolare il pagamento delle tasse universitarie in base alla propria capacità contributiva. Le università suddividono infatti gli studenti in fasce, a ognuna delle quali corrisponde un importo specifico delle tasse. Il documento è necessario anche in fase di richiesta di borse di studio.

Se non si presenta l’attestazione Isee, l’università applicherà l’aliquota massima, quindi chi non deve richiedere agevolazioni non è tenuto a presentare nulla.

ATTENZIONE: non va bene l’Isee ordinario, ma occorre l’Isee per prestazioni universitarie. Vuol dire che deve essere compilato il quadro C del mod. Isee con l’indicazione di chi è lo studente universitario e se ha l’autonomia come indicato sotto.

Rispetto alla definizione del nucleo familiare, ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente è considerato autonomo si verificano due condizioni e cioè se:

• lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro: si deve pertanto verificare se la residenza dello studente è da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non sia in immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario;

• lo studente presenta un’adeguata capacità di reddito: per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in 6.500,00 euro, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001. L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.

Se si verificano entrambe le condizioni, lo studente è considerato autonomo e non è necessario inserire ulteriori dati. Lo studente, invece, non è considerato autonomo al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario nel caso in cui nessuna delle suddette condizioni si sia verificata o se ne sia verificata solo una. In tal caso, lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare per l’Isee ordinario, è da considerarsi come parte del nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse “attratto” nel nucleo della famiglia di origine.

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