Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi, che può essere richiesto da uno solo dei genitori per nucleo familiare con figli di età non superiore a sedici anni (anche adottivi o affidatari), per periodi che decorrono dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici.
Il limite di età non si applica se il figlio ha una disabilità grave (art 4 co. 1 Legge 104/1992) ed è iscritto ad una scuola di ogni ordine e grado o ospitato in un centro assistenziale.
Non spetta quando:
👶 L’altro genitore sia beneficiario di uno strumento a sostegno del reddito (Naspi,Cig,Fis ecc.), sia disoccupato o inoccupato
👶 L’altro genitore abbia richiesto l’estensione dei permessi 104
👶 Il lavoratore abbia richiesto il bonus baby sitting
Durata del congedo:
⌛️ Possono essere anche giorni non continuativi e non è possibile frazionarli ad ore.
⌛️ Possono essere consumati alternativamente tra i genitori, anche se hanno raggiunto il massimale di congedo parentale.
Per i genitori con figli fino a 12 anni è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. I lavoratori devono presentare domanda al datore di lavoro ed all’Inps, rivolgendosi al patronato Inas al numero verde gratuito 800249307
Per i genitori con figli da 12 a 16 anni non è riconosciuta alcuna indennità e copertura figurativa. Possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo di 15 giorni ed è fatto divieto di procedere al loro licenziamento garantendo la conservazione del posto di lavoro. La domanda va presentata datore di lavoro e non all’INPS.
Per i genitori di figli con disabilità grave (art 4 co. 1 Legge 104/1992) è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e della contribuzione figurativa. La domanda va presentata mediante i canali telematici INPS.
Per i lavoratori dipendenti:
Il lavoratore che alla data del 5 marzo ha in corso un congedo parentale «ordinario» non deve presentare una nuova domanda, i giorni di congedo saranno convertiti d’ufficio dall’Inps nel congedo COVID-19. Il congedo parentale è retroattivo dal 5 marzo in poi e va richiesto con la medesima procedura del congedo parentale ordinario.
Fin tanto che la procedura INPS non sarà adeguata I datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo e provvedere al pagamento dell’indennità.