L’art.65 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 riconosce uno specifico credito d’imposta, a favore degli esercenti attività d’impresa, pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Il credito d’imposta:
✔️spetta per il canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)
✔️non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.)
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.
Il codice tributo da utilizzare – in compensazione, a decorrere dal 25 marzo 2020 – è “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
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